L’Aula della Camera dei deputati ha dato il via libera definitivo al decreto contenete lo scudo penale per il personale sanitario.Si tratta di un provvedimento che, come Fp CGIL e FP CGIL Medici avevamo forte- mente richiesto già nella audizione che si è svolta nel mese di Maggio 2020 nella quale avevamo comunque precisato la nostra contrarietà all’estensione di tale norma alle ammi- nistrazioni delle aziende. La norma riguarda sia i soggetti vaccinatori contro il Covid-19 (art. 3) sia tutto il per- sonale sanitario che ha eseguito trattamenti sanitari relativi al Coronavirus (art. 3bis). Per quello che riguarda la somministrazione del vaccino, pur essendo una pratica routinaria, è stato deciso di introdurre una norma che tutela dalla responsabilità penale per omicidio colposo o lesioni personali colpose, qualora tali eventi si producano in conse- guenza della vaccinazione. Per quello che riguarda l’art. 3bis si prevede che i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nelle seguenti ipotesi:
- se l’evento si è verificato per colpa anche lieve dettata da imprudenza o negli- genza;
- se l’evento si è verificato per colpa anche lieve dettata da imperizia in sole due ipotesi: errore nell’esecuzione dell’intervento; errore nell’individuazione della ti- pologia di intervento e/o delle linee guida da seguire;
- se l’evento si è verificato per colpa grave dettata da imperizia nell’esecuzione dell’atto medico quando il medico abbia comunque scelto e rispettato le linee guida adeguate al caso.
Ad ogni modo, ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice dovrà tenere conto anche della limitatezza delle conoscenze scientifiche sulle patologie da Sars-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali disponibi – li.
Ricordiamo comunque che la tutela penale prevista dai presenti articoli non esclude possibili ricorsi in sede civile e sarà in vigore fino alle fine dello stato d’emergenza, attual- mente fissato al 31 luglio 2021.